Condizioni Generali

CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO

 

Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore. Essa viene inviata dal tour operator al viaggiatore o all’agenzia di viaggio, quale mandataria del viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.

 

 

1) FONTI NORMATIVE

La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dal Codice del Turismo, specificamente dagli artt. 32 al 51- novies per come modificato dal decreto Legislativo 21 maggio 2018 n.62, di recepimento ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302 nonché dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.

 

 

2) REGIME AMMINISTRATIVO

L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche regionale o comunale, stante la specifica competenza. L’Organizzatore e l’intermediario rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia facoltative od obbligatorie, a tutela dei viaggiatori per la copertura di eventi che possano incidere sulla effettuazione o esecuzione della vacanza, come annullamento del viaggio, o copertura di spese mediche, rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e dell’intermediario, ciascuno per quanto di propria competenza, ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro del viaggiatore presso la località di partenza ove il pacchetto turistico includa il servizio di trasporto. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo”, “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.

 

 

3) DEFINIZIONI

Ai fini del contratto di pacchetto turistico si intende per:

a) professionista, qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei contratti del turismo organizzato agisce, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa di cui al Codice del Turismo.

b) organizzatore, un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente ad un altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista

c) venditore, il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore.

d) viaggiatore, chiunque intende concludere un contratto, o stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, nell’ambito di applicazione della legge sui contratti del turismo organizzato.

e) stabilimento, lo stabilimento definito dall’articolo 8, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

f) supporto durevole, ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;

g) circostanze inevitabili e straordinarie, una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;

h) difetto di conformità, un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto.

i) punto vendita, qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita online, anche nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di vendita online sono presentati ai viaggiatori come un unico strumento, compreso il servizio telefonico;

l) rientro, il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.

 

 

4) NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO

La nozione di pacchetto turistico è la seguente: la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici, quali:

a) il trasporto di passeggeri; b) l’alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo; c) il noleggio di auto, di altri veicoli o motocicli e che richiedano una patente di guida di categoria A; d) qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri a), b) o c), e non sia un servizio finanziario o assicurativo, ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;

2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori, sono:

2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento; 2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale; 2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga; 2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica sono trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.

 

 

5) CONTENUTO DEL CONTRATTO PROPOSTA D’ACQUISTO E DOCUMENTI DA FORNIRE

Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, l’organizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole.

Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di vendita di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.

Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all’articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del contratto di vendita di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole. 4. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.

 

 

6) INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE – SCHEDA TECNICA

Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al viaggiatore le seguenti informazioni:

a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze. Nel caso in cui l’orario esatto non sia ancora stabilito, l’organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno;

b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della prenotazione, giusta previsione art. 11 Reg. Ce 2111\05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”.

c) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;

d) i pasti forniti inclusi o meno;

e) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;

f) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;

g) la lingua in cui sono prestati i servizi;

h) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore. Richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore, se del caso anche per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria.

i) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;

j) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;

k) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all’articolo 41, comma 5, lettera a), prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;

l) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporti e\o visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti, e le formalità sanitarie del paese di destinazione;

m) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, le spese di recesso standard richieste dall’organizzatore ai sensi dell’articolo 41, comma l del D.Lgs. 79/2011 e specificate al successivo art. 10 comma 3;

n) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rimpatrio, in caso di infortunio, malattia o decesso;

o) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi l, 2 e 3 D. lgs. 79/2011. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di vendita di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte di con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso l’organizzatore documenta la variazione del prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.

L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche su supporto elettronico o per via telematica – una scheda tecnica. In essa sono contenute le informazioni tecniche relative agli obblighi di legge cui è sottoposto il Tour Operator, quali a titolo esemplificativo:

– estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell’organizzatore;

– estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 47 Cod. Tur.

– estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;

– periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;

– parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 39 Cod. Tur.)

 

 

7) PAGAMENTI

All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta:

a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8);

b) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal Tour Operator nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\pacchetto turistico richiesto.

Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto.

La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme sopra indicate, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Operator delle somme versate dal Viaggiatore all’intermediario, comporterà la automatica risoluzione del contratto da comunicarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 D. Lgs. 79/2011 esercitabili dal viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite dell’intermediario dal medesimo viaggiatore scelto.

 

 

8) PREZZO

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell’Operatore. Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di:

– costi di trasporto, incluso il costo del carburante e della ETS (carbon tax);

– diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;

– tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.

Per tali variazioni si farà riferimento al metodo di calcolo, al corso dei cambi, ai prezzi in vigore alla data di pubblicazione del programma, ai costi di cui sopra così come riportati nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web dei parametri di riferimento. Le variazioni dei parametri verranno applicate alle rispettive basi imponibili espressamente indicate nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo. In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza e la revisione non può essere superiore all’8% del prezzo nel suo originario ammontare.

In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore. Come espressamente indicato nella scheda tecnica il Tour Operator si riserva il diritto di applicare e chiedere al consumatore il pagamento delle spese amministrative di evasione/variazione pratica.

Il prezzo è composto da:

a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;

b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita all’intermediario o al viaggiatore;

c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese mediche o altri servizi richiesti;

d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza.

e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali

 

 

9) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA

Il Tour Operator si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso attraverso un supporto durevole, quale ad esempio la posta elettronica.

Se prima della partenza l’organizzatore abbia necessità di modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’art. 34 comma 1 lett. a) oppure non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore, oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso.

Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, esercitando il diritto di recesso, l’organizzatore potrà offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.

L’organizzatore informa via mail, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 6.

Il viaggiatore comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma1. In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.

Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.

In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto turistico ai sensi del comma 2, e se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei casi di seguito indicati: a. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto; b. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità sia imputabile a causa di forza maggiore e caso fortuito. c. Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura di servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile.

Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 lettere a), b) e c), l’organizzatore che annulla, restituirà al viaggiatore una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.

La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il viaggiatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 3° comma qualora fosse egli ad annullare.

 

 

10) RECESSO DEL VIAGGIATORE

Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi:

– aumento del prezzo in misura eccedente l’8%;

– modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal viaggiatore;

– non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore.

Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può:

– accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore;

– richiedere la restituzione delle somme già corrisposte.

Tale restituzione dovrà essere effettuata nel termine di legge indicato all’articolo precedente.

In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto all’indennizzo supplementare.

Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi motivo, anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 – il costo individuale di gestione pratica e l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi, la penale nella misura indicata di seguito, salvo eventuali condizioni differenti che verranno comunicate al viaggiatore in fase di preventivo e quindi prima della conclusione del contratto:

 

a) Pacchetti turistici con servizi aerei regolari di linea o a tariffa speciale IT, con passaggi marittimi, con passaggi bus di linea e charter bus, treni, a tariffa normale e di gruppo con soggiorni in hotel, appartamenti, residence, ville e villaggi in formula alberghiera:

– Fino al 30° giorno di calendario prima della partenza nessuna penale per il soggiorno alberghiero + il 100% del pacchetto trasporto (aereo, marittimo, bus o treno);
– Dal 29° al 20° giorno di calendario prima della partenza il 30% per il soggiorno alberghiero + il 100% del pacchetto trasporto (aereo, marittimo, bus o treno);

– Dal 19° al 9° giorno di calendario prima della partenza il 50% per il soggiorno alberghiero + il 100% del pacchetto trasporto (aereo, marittimo, bus o treno);

– Dall’8° al 4° giorno di calendario prima della partenza il 50% per il soggiorno alberghiero + il 100% del pacchetto trasporto (aereo, marittimo, bus o treno);

– Dal 3° al giorno di calendario prima della partenza il 100% per il soggiorno alberghiero + il 100% del pacchetto trasporto (aereo, marittimo, bus o treno)

b) Servizi turistici di solo soggiorno in appartamenti, hotel, residence, ville e villaggi, in formula affitto e in formula alberghiera:

– Fino al 30° giorno di calendario prima della partenza nessuna penale
– Dal 29° al 20° giorno di calendario prima della partenza il 30%
– Dal 19° al 9° giorno di calendario prima della partenza il 50%
– Dall’8° al 4° giorno di calendario prima della partenza il 75%
– Dal 3° al giorno di calendario prima della partenza il 100%

Fanno eccezione le prenotazioni di particolari strutture alberghiere, promozioni e/o servizi che potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno comunicate all’atto della prenotazione e indicate in estratto conto. La non imputabilità al viaggiatore della impossibilità di usufruire della vacanza non legittima il recesso senza penali, previsto per legge solo per le circostanze oggettive riscontrabili presso la località meta della vacanza di cui al comma 2 o per le ipotesi di cui al comma 1, essendo prevista la possibilità di garantirsi dal rischio economico connesso all’annullamento del contratto, con stipula di apposita polizza assicurativa, laddove non prevista in forma obbligatoria dall’organizzatore.

Nel caso di proposte di soggiorno acquistate per il tramite di portali specializzati nella vendita online a tariffe promozionali/scontate (a titolo di esempio Groupon, Groupalia, o Voyage Privè), le stesse prenotazioni, una volta confermate da Liu Travel non sono mai modificabili né rimborsabili.

Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno oggetto di accordo specifico di volta in volta alla firma del contratto.

Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indicata sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità di cancellazione sono deregolamentate e molto più restrittive e sono previamente indicate in fase di quotazione del pacchetto di viaggio.

L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:

il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;

l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto.

L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 2 e 6 senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso. Nei suddetti casi si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi.

In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte concorrenti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, l’organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.

 

 

11) RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA’ IN CORSO DI ESECUZIONE

L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di vendita di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvalga o da altri fornitori di servizi turistici ai sensi dell’articolo 1228 del codice civile.

Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l’organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di vendita di pacchetto turistico.

Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di vendita di pacchetto turistico, l’organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l’organizzatore non pone rimedio al difetto, il viaggiatore ha diritto alla riduzione del prezzo nonché al risarcimento del danno che abbia subito in conseguenza del difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o ad un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici o è a carattere inevitabile o imprevedibile oppure dovuto a circostanze straordinarie ed inevitabili.

Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l’organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, questi può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario avviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.

Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non scarsa importanza e l’organizzatore non vi ha posto rimedio con la contestazione tempestiva effettuata dal viaggiatore, in relazione alla durata ed alle caratteristiche del pacchetto, il viaggiatore può risolvere il contratto con effetto immediato, o chiedere – se del caso – una riduzione del prezzo, salvo l’eventuale risarcimento del danno.

L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del viaggiatore, una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del viaggiatore, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate.

Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili quanto convenuto nel contratto o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.

Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal viaggiatore poiché non comparabile a quanto convenuto nel contratto o poiché la concessa riduzione del prezzo è inadeguata, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

 

 

12) SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA

Il viaggiatore previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto, può cedere il contratto di vendita di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del servizio.

Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.

L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non eccedono le spese realmente sostenute dall’organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di vendita di pacchetto turistico e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto.

Per i soggiorni Mare Italia by Liu Travel: nel caso in cui il viaggiatore, tramite l’agenzia di viaggio dove ha stipulato il contratto di acquisto del pacchetto turistico, intenda effettuare variazioni di prenotazione o cambi di nominativi dei partecipanti al viaggio, sarà soggetto oltre alle eventuali spese derivanti dalla variazione richiesta, ad un costo fisso di variazione pratica di Euro 50,00 a persona.

 

 

13) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI

I Viaggiatori, anche se minori di età, devono essere in possesso di passaporto personale o di altro documento valido per tutti i paesi compresi nell’itinerario di viaggio, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari eventualmente richiesti. I partecipanti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le istruzioni ed informazioni preventivamente fornite loro dall’Organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative e legislative relative al Pacchetto. Per quanto riguarda l’uscita dal Paese dei minori di anni 14 e per quelli per cui è necessaria l’autorizzazione emessa dall’Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul seguente sito della Polizia di Stato: http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.

Nel caso in cui il Viaggiatore non sia in grado di esibire alle competenti Autorità i documenti di cui sopra, l’Organizzatore non è tenuto ad effettuare alcun rimborso a favore del Viaggiatore che fosse per tale ragione impossibilitato ad usufruire del Pacchetto.

Si precisa che i cittadini extracomunitari o con passaporto straniero devono contattare il proprio Consolato o la propria Ambasciata in tempo utile per il rilascio dei documenti necessari alla fruizione del pacchetto turistico dai medesimi acquistato.

Tutte le informazioni di carattere generale sul Pacchetto sono fornite dall’Organizzatore nelle pagine del presente catalogo relative ai diversi villaggi ed in quelle riportanti le “Informazioni Utili”;

per i programmi fuori catalogo, tali informazioni di carattere generale sono riportate negli specifici opuscoli o in altra documentazione di riferimento, fermo restando l’eventuale esplicito rinvio, anche in tale ultima ipotesi, alle presenti C.G., da intendersi in ogni caso applicabili anche in mancanza di specifico richiamo.

Tutte le informazioni ufficiali di carattere generale sui paesi esteri, ivi comprese quelle relative alla situazione di sicurezza anche sanitaria ed ai documenti richiesti per l’accesso ai cittadini italiani, sono fornite dal Ministero degli Affari Esteri tramite il sito internet www.viaggiaresicuri.it, ovvero tramite la Centrale Operativa telefonica all’utenza 06/49.11.15, e sono, pertanto, pubblicamente consultabili; trattandosi di informazioni suscettibili di modifiche e di aggiornamenti, si invita il Viaggiatore a verificare autonomamente la formulazione ufficialmente espressa, tramite la consultazione del predetto sito internet.

Nessuna responsabilità potrà essere ricondotta all’Organizzatore per eventuali danni patiti dal Viaggiatore e correlati all’impossibilità di iniziare e/o proseguire il viaggio, causati dalla mancanza o dalla irregolarità dei prescritti documenti di espatrio e/o dal mancato rispetto degli obblighi sanitari e delle relative formalità previste nel paese di destinazione.

I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’Organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle suddette obbligazioni. Il Viaggiatore è tenuto a fornire all’Organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso, utili per l‘esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno, ed è a propria volta responsabile verso l’Organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il Viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’Organizzatore, all’atto della prenotazione, particolari richieste e situazioni anche di carattere sanitario che potranno eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione ad insindacabile giudizio dell’Organizzatore. Nessuna responsabilità potrà essere imputata all’Organizzatore per le conseguenze di tali particolari situazioni anche di carattere sanitario che non siano state previamente comunicate all’Organizzatore e da quest’ultimo formalmente accettate.

 

 

14) INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il catalogo online viene pubblicato sul sito web con ampio anticipo rispetto al periodo di vigenza dello stesso, sicché le date di apertura e di chiusura dei villaggi, così come alcuni dei servizi proposti, potrebbero subire modifiche (con riguardo, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, al numero di ristoranti e di bar aperti, ad altri servizi e all’organizzazione dell’attività sportive e di animazione). In caso di ritardi nei trasferimenti aerei ricompresi nel pacchetto turistico ed in genere di modifiche del programma di viaggio che impediscano al Viaggiatore di usufruire di eventuali ulteriori trasferimenti dal medesimo organizzati autonomamente in coincidenza, l’Organizzatore non potrà essere ritenuto responsabile per tale mancato utilizzo e per i conseguenti eventuali costi che ne dovessero derivare a qualunque titolo a carico del Viaggiatore. Si precisa, da ultimo, che le informazioni relative alle attività da effettuarsi al di fuori dei villaggi sono fornite a titolo puramente indicativo, in quanto l’organizzazione di tali attività, come le modifiche e/o gli annullamenti delle stesse, sono riconducibili esclusivamente ai fornitori terzi.

 

 

15) PATOLOGIE RILEVANTI

Le strutture turistiche sono organizzate per ospitare in modo idoneo il Viaggiatore che si trovi in normali condizioni di salute o sia affetto da patologie preesistenti di entità non rilevante, che il Viaggiatore medesimo è comunque tenuto a segnalare al momento della prenotazione o dell’arrivo presso la struttura. In caso di patologie di maggiore rilevanza che richiedano particolari accorgimenti per l’ordinario svolgimento del soggiorno, il Viaggiatore è tenuto a darne specifica evidenza prima di procedere con la prenotazione, in modo da verificare l’idoneità della struttura prescelta, anche al fine di proporre, in caso di valutazione negativa, eventuali alternative.

In mancanza di tali informazioni da fornirsi da parte del Viaggiatore, nessuna responsabilità potrà essere addossata all’Organizzatore per eventuali disagi che il Viaggiatore medesimo dovesse subire durante il soggiorno, derivanti da inadeguatezza della struttura rispetto alla patologia in essere.

 

16) PECULIARITÀ LOGISTICHE

Alcune strutture turistiche, per la relativa dimensione o la loro particolare collocazione, comprendono sistemazioni che richiedono itinerari diversificati ed attraversamenti per poter accedere a talune strutture comuni. Il Viaggiatore, qualora ne avverta l’esigenza, è tenuto a segnalare preventivamente eventuali richieste specifiche relative alla sistemazione logistica, in modo da accertare, in tempo utile e comunque prima dell’arrivo presso la struttura, la rispondenza logistica alle proprie aspettative della sistemazione assegnata.

 

 

17) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene indicata in catalogo o in altro materiale informativo soltanto nel caso in cui essa sia formalmente stabilita dalle competenti Autorità del Paese in cui il servizio deve essere erogato. In assenza di classificazioni ufficiali, l’Organizzatore fornirà in catalogo o in altro materiale informativo una propria descrizione della struttura ricettiva.

 

 

18) REGIME DI RESPONSABILITÀ

L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del viaggiatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde delle obbligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e per l’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore, per come specificamente previsto dall’art. 50 del Codice del Turismo compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 47.

 

 

19) LIMITI DEL RISARCIMENTO

I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto in esso previsto e comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non soggetti al limite prefissato.

1) Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo, si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.

2) Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.

 

 

20) OBBLIGO DI ASSISTENZA

L’Organizzatore è tenuto ad assistere senza ritardo il Viaggiatore che si trova in difficoltà per l’inesatta esecuzione del Pacchetto o per la sopravvenuta impossibilità a darvi esecuzione, fornendogli informazioni riguardo ai servizi sanitari ed alle autorità locali e consolari, nonché adeguato supporto per le comunicazioni a distanza e per il reperimento di servizi turistici alternativi.

L’Organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per l’assistenza prestata, qualora il problema sia causato intenzionalmente dal Viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.

L’Organizzatore non è responsabile nei confronti del Viaggiatore per l’inadempimento da parte del Venditore degli obblighi a carico di quest’ultimo.

 

 

21) RECLAMI E DENUNCE – DECADENZA – PRESCRIZIONE

Il Viaggiatore è tenuto ad informare l’Organizzatore, direttamente o tramite il Venditore, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione del servizio turistico. Il Viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione del Pacchetto direttamente al Venditore che, a propria volta, li inoltra tempestivamente all’Organizzatore. La data di ricevimento delle segnalazioni è considerata data di ricezione anche per l’Organizzatore.

 

22) ESCURSIONI

La Liu Travel S.r.l. non risponde in nessun caso per le escursioni fuori catalogo acquistate in loco dal Viaggiatore.

 

 

23) ASSICURAZIONI

– FONDO DI GARANZIA PER IL CONSUMATORE/VIAGGIATORE

In conformità al disposto degli artt. 34 e 47 D. Lgs. n. 62/2018, si comunica che la Liu Travel S.r.l. ha aderito al Fondo di Garanzia per il consumatore di pacchetto turistico costituito dalla A.I.A.V. Associazione Italiana Agenti di Viaggio mediante la Il Salvagente s.c. a r.l. (c.f./P. Iva 11573790018), con sede in Torino al Corso Regio Parco n. 15/bis – 10152 Torino, sulla base di quanto disposto dall’art. 47 del D. Lgs. n. 79/2011, così come modificato dall’art. 1 co. 1 del D. Lgs. 21 maggio 2018, n. 62, quale garanzia per l’ipotesi di insolvenza o fallimento dell’Organizzatore.

Per maggiori informazioni e contatti è possibile consultare il sito www.ilsalvagente.info – o scrivere a info@ilsalvagente.info o contattare i seguenti recapiti Tel. +39 011/08,.88.111 e Fax +39 011/09.60.041.

ASSICURAZIONE CONTRO LA RESPONSABILITÀ CIVILE A FAVORE DEL VIAGGIATORE: Si riportano, qui di seguito, gli estremi della copertura assicurativa obbligatoria in ordine alla responsabilità civile per il risarcimento dei danni subiti dal Viaggiatore: compagnia Ergo Assicurazione Viaggi, con polizza n. 47250088-RC18 recante scadenza 02/11/2021.

– ASSICURAZIONE FACOLTATIVA PER ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: Si fa presente al Viaggiatore che è possibile aderire alla Polizza n. 47250082-PV19 di Ergo Assicurazione Viaggi per l’ipotesi di “Annullamento Viaggio” dovuto alle cause ivi specificate.

 

 

24) MECCANISMO ALTERNATIVO DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

L’organizzatore può proporre al Viaggiatore – nel catalogo, nel proprio sito internet, in altra documentazione informativa, o in altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l’Organizzatore indica la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.

 

 

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA Dl SINGOLI SERVIZI TURISTICI

DISPOSIZIONI NORMATIVE

I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto o di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio o di pacchetto turistico, sono disciplinati dagli artt. 1, 3, 6, da 17 a 23 e da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione di viaggio) della Convenzione internazionale relativa al Contratto di Viaggio (CCV) firmata a Bruxelles in data 23/04/1970, nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il Venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al contraente i documenti relativi a questo servizio portanti la sua firma, anche elettronica. Questi documenti o la fattura relativa riportano la somma pagata per il servizio.

1) Condizioni di Contratto

2) A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: nn. 4, 5, 7, 8, 9, 10 (modifiche dopo la partenza) e 18.

L’applicazione di dette clausole non comporta in ogni caso la configurazione dei relativi contratti di vendita come fattispecie di contratto di vendita di pacchetto turistico.

La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio, ecc.) deve, pertanto, intendersi con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno, ecc.).

 

 

ADDENDUM VENDITA DI SERVIZI TURISTICI COLLEGATI

1) Si precisa che ai professionisti che agevolano Servizi turistici collegati si applicano, per il rimborso di tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori, le disposizioni degli articoli 47 e 48 D. Lgs. n. 62/2018 nella misura in cui un servizio turistico che fa parte di un servizio turistico collegato non sia effettuato a causa dello stato di insolvenza o fallimento dei professionisti.

2) Prima che il Viaggiatore sia vincolato da un contratto che porti alla creazione di un Servizio turistico collegato o di una corrispondente offerta, il Professionista che agevola la vendita di Servizi turistici collegati dichiara in modo chiaro e preciso che il Viaggiatore:

a) non potrà invocare nessuno dei diritti che si applicano esclusivamente in ipotesi di vendita di Pacchetto turistico e che ciascun fornitore di servizi sarà il solo responsabile dell’esatta esecuzione contrattuale del suo servizio;

b) potrà invocare la protezione prevista in caso d’insolvenza o fallimento.

3) Qualora il professionista che agevola servizi turistici collegati non abbia rispettato gli obblighi di cui ai commi 1 e 2, si applicano i diritti e gli obblighi previsti dagli artt. 38 e 41 e dalla sezione IV del D. Lgs. n. 62/2018 in relazione ai servizi turistici inclusi nel servizio turistico collegato.

Dal sito www.liutravel.it il Viaggiatore potrà scaricare l’Allegato B al D. Lgs. n. 62/2018 o altro documento riportante le informazioni che l’Organizzatore fornisce al Viaggiatore medesimo.

 

 

AVVERTENZA IMPORTANTE

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17, comma 1, Legge n. 38 del 6 febbraio 2006.

La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile anche se commessi all’estero.

 

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